Avviso

Attenzione: questo è un blog antifascista ed antirazzista. Gli esseri umani sono tutti benvenuti. Grazie per la visita!

Nome

Email *

Messaggio *

Integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap: tra povertà e burocrazia.



Questa materia è da tempo oggetto di regolamentazioni che si succedono al ritmo di una mediamente ogni due anni generando spesso confusione e disorientamento tra operatori e famiglie. Il tentativo di mettere ordine e chiarire gli aspetti normativi e procedurali è impresa  difficile, ma necessaria.
Partiamo dalla realtà che la legge del  05/02/1992, n. 104 è stata una rivoluzione in particolare per quanto riguarda gli articoli 12 e 13 relativi appunto al diritto alla istruzione ed alla integrazione scolastica. I concetti che sono stati introdotti hanno rappresentato un completo rivolgimento del settore non meno di quanto la legge cosiddetta Basaglia lo abbia rappresentato nel campo della psichiatria. Con gli art. 12 e 13 infatti è stata di fatto sancita l'abolizione delle classi differenziali ed i disabili sono usciti dal ghetto esattamente come è accaduto per le persone con disturbi mentali alla chiusura dei manicomi.
In entrambi i casi, al di là delle polemiche legate a posizioni di principio o anche al disagio  che taluni provano nel confrontarsi con la diversità (aspetto da non sottovalutare in epoche di recrudescenza di atteggiamenti discriminatori e genericamente razzisti) si è sempre posto il problema della copertura economica dei servizi necessari.
Risulta infatti molto più economico tenere una insegnante in una classe differenziale mettendo insieme diversi alunni in difficoltà, piuttosto che tenere tante insegnati collocate nelle varie classi di alunni "normali" all'interno delle quali sono stati inseriti bambini con difficoltà. Il problema della copertura economica si è andato accentuando nel tempo col crescere delle segnalazioni e delle richieste da parte della scuola di insegnanti di sostegno per alunni con difficoltà.
Volendo essere onesti non tutti gli alunni segnalati per supporti alla integrazione sarebbero stati spostati nella classe differenziale di una volta, per cui si è andata consolidando nel tempo la tendenza ad una eccessiva richiesta e concessione di sostegni scolastici, il che ha finito per produrre la medicalizzazione di problematiche anche di non stretta pertinenza sanitaria.
La frequente carenza di servizi sociali e territoriali di assistenza e presa in carico di fasce di disagio sociale, la difficoltà di creare, in particolare nella regione Campania,  gruppi di lavoro effettivamente strutturati e multidisciplinari (per cronica mancanza di personale) con conseguente isolamento e sovraccarico di singole figure specialistiche, le pressioni esercitate in modo diretto o mediato, attraverso le famiglie, da quegli operatori scolastici che per posizione fisica e mentale si sono assuefatti alla cattedra (coloro che possiedono la conoscenza ed hanno sempre ragione) ha fatto il resto ...
La seconda normativa di riferimento (DPCM n. 185 - 23/02/2006) è leggibile come un tentativo di arginare e limitare le prescrizioni di sostegno scolastico ai casi di effettiva competenza medica, ovvero alle situazioni riconosciute come patologie causa di handicap in sede di valutazione  della commissione medico legale L.104/92 appunto! Secondo il DPCM condizione necessaria (ma non sufficiente) per l'ottenimento di supporti alla integrazione è l'essere già in possesso di  un verbale di riconoscimento da parte della commissione medico legale. Questa procedura ha richiesto un passaggio in più rispetto al passato ed ha effettivamente appesantito la burocratizzazione, ma si è tuttavia resa indispensabile per le tendenze analizzate poc'anzi.
La terza normativa di riferimento è l'intesa tra governo, regioni e province autonome del 20/03/2008: questa intesa stabilisce alcuni punti fondamentali, ma, come vedremo, non tutti ugualmente recepiti a livello regionale. Gli aspetti qualificanti di questa nuova regolamentazione della materia consistono soprattutto nel tentativo di snellimento delle pratiche cartacee con unificazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale in un'unica relazione, ma soprattutto nella indicazione di partecipazione alla stesura, nonché sottoscrizione di quest'unico documento da parte di "un esperto di pedagogia e didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale" e di "un operatore esperto sociale in carico ai piani di zona" (art. 2.2). Ora è abbastanza chiaro che la partecipazione delle figure suddette avrebbe senso nel limitare da un lato la penosa e ricorrente medicalizzazione del disagio sociale e dall'altro i sempre più frequenti ricorsi in tribunale da parte delle famiglie per ottenere i supporti ritenuti necessari alla integrazione dei loro figli. La  presenza di un funzionario dell'Ufficio scolastico Provinciale potrebbe infatti costituire la garanzia e per il contenimento e per la copertura della spesa necessaria ai supporti richiesti nei singoli casi.
Per motivi che sinceramente ci sfuggono del tutto, questa parte della normativa non è stata presa in considerazione nelle successive linee di indirizzo regionali ...
Altro  punto qualificante dell'intesa è contenuto nell'art. 5 (assegnazione degli insegnanti specializzati per il sostegno) laddove recita: "Tali dotazioni garantiranno soglie comuni, prossimali alla media di un docente specializzato ogni due alunni con disabilità .." e va rilevato  che la garanzia di questo rapporto di 1:2 rimane del tutto svincolata, nell'intendimento del legislatore, dalla presenza o meno della condizione di "gravità" medica dell'alunno disabile. La gravità medica infatti, viene valutata in base a precisi criteri dell'OMS e riguarda di fatto le persone che necessitano di assistenza per gli atti di vita quotidiana, mentre per anni ed ancora oggi si è lasciata ricadere sul singolo specialista la responsabilità dell'assegnazione del numero di ore di sostegno in base ad un criterio di gravità, che fortunatamente non è così frequente quanto l'handicap scolastico in generale. Se è giusto che le responsabilità siano ripartite in base alle competenze, è corretto che il giudizio di gravità sia del medico e che, invece il numero di ore di sostegno da assegnarsi venga stabilito concordemente dai firmatari del documento programmatico relativo al singolo caso.
A queste tre prime normative provenienti direttamente dagli organi centrali dello stato sono seguite l'accordo Regione - INPS - AASSLL del 2011 ed  infine la recente direttiva regionale della Campania (BURC 17/12/2012): ciò che sorprende della direttiva regionale campana è che, pur avendo recepito le esigenze di snellimento e velocizzazione dell'iter burocratico, nonché di aggiornamento della modulistica con utilizzazione delle categorie diagnostiche ICD 10 e dei criteri di valutazione funzionale ICF, abbia poi di fatto delegato alla sola parte sanitaria l'adempimento di  una normativa che nell'intesa col governo prevedeva invece il coinvolgimento tanto di figure  di riferimento nell'ente locale, quanto di referenti dell'ufficio scolastico provinciale.  Grazie ai vari tagli agli enti pubblici non è difficile comprendere che sia gli uffici scolastici provinciali che i comuni possano non disporre di adeguate risorse di personale per strutturare gruppi di lavoro sufficienti alle realtà territoriali, ma in effetti non sembra che la sanità sia messa meglio ...

Per i dati statistici e la prevalenza dei disabili nelle scuole, relativi alla realtà italiana, rinvio a questa notizia ANSA pescata in rete un paio di giorni fa:

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2013/01/25/Scuola-145-mila-alunni-disabili_8135290.html



Commenti

Potrebbero interessarti anche:

L'antica saggezza dei proverbi: "O munn è comm un so fà 'ncapa"

Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati

L’ombra di Peter Pan

Il riso fa buon sangue

Chiacchiere e tabacchere e’ lignamm o’ Banco ‘e Napule nun ne ‘mpegna!