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Arrestato Sallusti



Questo signore ha ricevuto una condanna, è stato condannato ufficialmente per "omesso controllo" su interviste del giornale "Libero" da lui all'epoca diretto.
Mi torna in mente (per curiosa associazione) il gioco della fionda, quella della spalata di fango, di berlusconiana memoria, per personaggi scomodi, portata avanti da alcune testate esplicitamente schierate.
Nulla di male ad essere schierati, però si può essere schierati ed anche corretti, o no?
Ora le tv riferiscono che il direttore è appena stato tradotto in carcere, causa il rifiuto di rispettare gli arresti domiciliari: ha dato il massimo rilievo alla cosa, postando minuto per minuto ogni momento delle sua attesa notturna a "Il giornale" fino ad rendere necessario l'intervento in sede delle forze dell'ordine e quindi, una volta condotto presso il proprio domicilio, pubblicizzando la sua immediata "evasione".
Ma i giornalisti, per la cui intervista il direttore si è reso responsabile di "omesso controllo", non sono stati arrestati? Qualcuno ne ha notizia? Il fatto è che Sallusti vorrebbe sostenere o far figurare l'esistenza in Italia di uno stato di polizia, facendosi arrestare nella sede del quotidiano: qualcuno si è accorto che il reato di diffamazione è un reato comune di cui soprattutto i giornalisti (ma non soltanto) possono rendersi responsabili? Se un giornalista si è reso responsabile di un reato comune perché non dovrebbe essere processato e subire la condanna in caso di riconosciuta colpevolezza? Non è forse la legge uguale per tutti? Sono forse i direttori di giornale più uguali degli altri?

La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:
« Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione  fino a un anno o con la multa  fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità  ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate»






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